Testo approvato dalla Assemblea Straordinaria del 30/11/1971
Modificato dalla Assemblea Straordinaria:
- del 24/03/1975 (Art. 17);
- del 08/05/1978 (Art.1,2,12)
- del 29/05/1992 (Art.7)
- del 22/05/1999 (Art.1,4,7,8,10,11,12,15,17,18,19,21,23,37);
- del 30/01/2004 (Art. 7);
- del 23/05/2004 (Art.9)
- del 20/05/2009 (Art.1)

Adeguamento alla normativa vigente – Assemblea del 10/05/2011
- La parola Socio o Soci si sostituisce con la parola Associato o Associati (Vedi Art. 14 e seguenti c.c.)
- Art 16 Organi Sociali:
- Art.17 L’Assemblea Generale
- Art. 20 Costituzione dell’Assemblea
- Art. 24 Compiti della Presidenza
- Art. 29 Collegio dei Probiviri
- Art. 36 Modifiche Statutarie
- Art. 37 Scioglimento dell’Associazione
La frase di chiusura del nostro Statuto, dopo la parola “motonautica,” viene integrata con “le norme del Codice Civile e delle vigenti disposizioni in materia di Associazioni”.


logo dell'Associazione

Art.1
Scopi dell’Associazione
La “ASSOCIAZIONE MOTONAUTICA LIGURE – A.M.L. – Associazione sportiva dilettantistica” - è stata costituita il 7 dicembre 1932 ed ha sede in Genova. Essa ha durata illimitata. Essa aderisce alla Federazione Italiana Motonautica ed eventualmente ad altre Federazioni sportive, accettandone lo Statuto ed i Regolamenti.

Art.2

Scopi dell’Associazione
La A.M.L. ha per scopo la pratica e la propaganda degli sport nautici, ed in particolare quello motonautico, in ogni loro espressione; non persegue alcun scopo politico, di lucro e religioso.

Art.3
Bandiera e distintivo

La bandiera ed il distintivo sono rappresentati da un guidone bianco, crociato in rosso, portante nel riquadro superiore sinistro l’effige di un ippocampo attorniato dalle sigle dell’A.M.L..

Art.4
Associa
ti
La qualifica di Associato è a tempo indeterminato, salvo quanto stabilito al successivo Art.13 ed è intrasmissibile.
E’ fatto assoluto divieto di distribuzione agli Associati, sia direttamente che indirettamente, di utili, avanzi di gestione, capitale, fondi o riserve.
Gli Associati si distinguono in Associati benemeriti, Associati ordinari, Associati famigliari e Associati allievi.
Possono entrare a far parte della Associazione quali Associati ordinari tutti coloro, di insindacabile moralità, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Art.5
Soci benemeriti

Sono Associati benemeriti coloro i quali hanno acquisito particolari benemerenze verso l’Associazione.
Associati ordinari
Sono Associati ordinari tutti coloro che, a seguito di domanda presentata con le modalità di cui all’Art 9, siano stati accettati con la procedura di cui all’Art. 10 e siano in regola con le quote sociali.

Art.6
Associati ordinari

Sono Associati ordinari tutti coloro che, a seguito di domanda presentata con le modalità di cui all’Art 9, siano stati accettati con la procedura di cui all’Art. 10 e siano in regola con le quote sociali.

Art.7
Associati famigliari

Sono Associati famigliari:
• Il coniuge o il convivente che legalmente risiede con l’ Associato ordinario o benemerito.
• I figli, i fratelli e le sorelle conviventi dai dodici ai diciotto anni non compiuti od anche ai ventisei anni non compiuti se viene documentata la loro qualità di studenti regolarmente iscritti ad una scuola statale o parificata e non prestino lavoro retribuito alle dipendenze di terzi.

Art.8
Associati Allievi

Sono Associati allievi coloro che, su richiesta degli esercenti la patria podestà, compiuto il tredicesimo anno di età e fino al compimento del diciottesimo anno di età, con spirito e finalità atte allo sviluppo e divulgazione degli sport nautici e motonautici, vengano ammessi alla frequentazione della Sede Sociale con delibera che il Consiglio Direttivo dovrà emettere di anno in anno.
Al raggiungimento del diciottesimo anno di età, qualora l’allievo ne faccia domanda, verrà eventualmente ammesso con la qualifica di Associato ordinario con la procedura di cui agli art. 9 e 10. In tal caso la sua quota di ammissione verrà ridotta di 1/5 per ogni anno di anzianità trascorso dalla data di prima ammissione con il massimo del 50%.

Art.9
Ammissione ad Associato

La domanda di ammissione dovrà essere presentata alla Segreteria dell’Associazione e dovrà essere controfirmata da due Associati benemeriti o da un Associato benemerito e due Associati ordinari presentatori, con un’anzianità di Associato di almeno due anni, che si rendano garanti dell’onorabilità della persona proposta.
L’ammissione sarà deliberata secondo la procedura stabilita dall’Art. 10.
Ogni Associato presentatore dovrà corredare il modulo di domanda di esaurienti informazioni scritte sul candidato proposto.
I componenti del Consiglio Direttivo non possono presentare candidati ad Associato.

Art.10
Procedura per l’ammissione ad Associato

Le domande di ammissione ad Associato saranno vagliate dal Consiglio Direttivo che ne delibererà l’inoltro alla Commissione di cui all’Art. 34; ogni suo membro, per ogni votazione, riceverà per lettera la lista dei candidati a nuovi Associati che voterà rimettendola in busta chiusa indirizzata personalmente al Presidente entro 15 giorni dall’invio.
La votazione si opera cancellando i nomi dei candidati da respingere, chiudendo in parentesi quelli per i quali ci si astiene.
Saranno respinte le domande di coloro che abbiano avuto almeno quattro voti contrari; anche in mancanza di voti contrari per essere ammessi occorre un minimo di undici voti favorevoli.
Sarà ripetuta la votazione ove non abbiano votato almeno quindici membri della Commissione; la votazione non sarà ripetuta per quei candidati che abbiano ricevuto almeno quattro voti contrari.
Nella seconda votazione la lista verrà inviata per lettera raccomandata postale o a mano e la votazione sarà valida qualunque sia il numero dei votanti.
E’ impegno d’onore dei componenti il Consiglio Direttivo e quelli della “Commissione dei Ventuno” di non comunicare i nominativi sia dei componenti la Commissione stessa sia dei candidati ad Associato che siano stati respinti.

Art.11
Quote Sociali e canoni

Ogni Associato benemerito , ordinario, famigliare o allievo dovrà versare la quota sociale annua. La quota egli Associati famigliari è pari al 50% di quella degli Associati ordinari.
Il Consiglio Direttivo è delegato a esentare, con delibera da prendersi anno per anno, gli Associati benemeriti dal pagamento della loro personale quota sociale.
I nuovi Associati ordinari oltre alla quota sociale saranno tenuti a versare la quota di ammissione.
L’Associato “famigliare convivente”, qualora perda tale caratteristica, potrà richiedere di diventare ordinario nel rispetto della procedura per l’ammissione ad Associato di cui agli Art. 9 e 10. In caso di accettazione della domanda sarà tenuto al versamento della quota di ammissione.
Gli altri Associati famigliari che acquisiranno le condizioni di Associato ordinario non saranno tenuti al pagamento della quota di ammissione.
La variazione delle quote sociali, dei canoni posteggi e spogliatoi su proposta del Consiglio Direttivo sarà deliberata dall’Assemblea dell’Associazione.
L’importo delle nuove quote e canoni dovrà essere precisato nell’ordine del giorno.
Il pagamento della quota sociale, non frazionabile, non conferisce, se effettuato durante l’anno, un’anzianità retroattiva ai nuovi Associati.

Art.12
Versamento quote

L’anno sociale segue l’anno solare. Le quote sociali, i canoni e quant’altro dovuto, dovranno essere versati all’Associazione entro il 31 gennaio. Scaduto tale termine l’associazione invierà un sollecito a mezzo raccomandata richiedendo il pagamento entro quindici giorni.
Trascorso tale termine l’ Associato inadempiente sarà considerato moroso, non potrà accedere alla Sede sociale né usufruire dei vari servizi. Sono inoltre convenuti a carico dell’Associato moroso gli interessi pari al doppio del tasso ufficiale di sconto vigente sulla somma dovuta, fino al momento del pagamento. Sarà comunque facoltà del Consiglio Direttivo di dichiarare decaduto per morosità l’Associato.
Lo stesso provvedimento potrà essere preso nei confronti degli Associati che, essendo debitori per qualsiasi motivo verso l’Associazione, non provvedessero al pagamento entro quindici giorni dall’invito di effettuarlo.
L’associazione si riserva il diritto di procedere legalmente nei confronti degli Associati morosi, per ottenere il pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo.
Durante il periodo di trasferimento della residenza all’estero, o per altre cause convalidate dal Consiglio Direttivo, l’Associato può chiedere di essere dispensato dal pagamento delle quote annue, perdendo la qualità di Associato a tutti gli effetti. La riacquisterà purché riprenda il pagamento entro tre mesi dalla cessazione dei motivi che l’anno determinata.
In tal caso sarà esonerato dal pagamento di una nuova quota di ammissione, mentre sarà tenuto al versamento di eventuali quote straordinarie nel frattempo deliberate.

Art.13
Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde:
• per dimissioni
• per morosità
• per espulsione
Le dimissioni debbono essere presentate per lettera raccomandata entro il 15 dicembre. Le dimissioni date entro 15 giorni dall’Assemblea, che avesse a deliberare aumenti delle quote sociali e dei canoni, non obbligano l’Associato dimissionario alla corresponsione di detti aumenti.
Le quote sociali versate dall’Associato dimissionario si intendono acquisite dall’Associazione; i canoni relativi ai servizi (spogliatoi – posteggio imbarcazioni) verranno a richiesta rimborsati in proporzione al periodo non goduto.

Art.14
Trasgressioni allo Statuto e controversie

I Associati che trasgrediscono al presente Statuto, ai regolamenti sociali o che in qualunque modo si rendessero indegni di appartenere all’Associazione, o comunque indesiderabili, saranno deferiti dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri, il quale, dopo aver sentito l’ Associato prevenuto, dovrà deliberare secondo l’Art. 29. Ogni divergenza e controversia di qualsiasi genere e natura che tocchi interessi sociali tra Associati ed Associazione e tra Associati e Associati, è devoluta al Collegio dei Probiviri.

Art.15
Diritti al voto

Sono elettori tutti gli Associati benemeriti, gli Associati ordinari e gli Associati famigliari che abbiano compiuto i diciotto anni di età in regola con tutti i pagamenti dovuti all’Associazione.
A tutti gli Associati elettori spetta uguale diritto di voto.
Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli Associati che abbiano raggiunto la maggior età ed un’anzianità di appartenenza all’Associazione di almeno due anni.
Ogni Associato per essere inserito nelle liste quale candidato, dovrà essere proposto da almeno dieci Associati elettori a mezzo della Commissione elettorale di cui all’Art. 35.

Art.16
Organi Sociali

Gli organi sociali sono i seguenti:
a) L’Assemblea degli Associati;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei Sindaci;
e) Il Collegio dei Probiviri;

Art.17
L’Assemblea Generale

L’Assemblea Generale dei Associati è sovrana assoluta sulla vita e gestione dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio Direttivo entro il 31 Maggio di ogni anno; alla stessa possono partecipare gli Associati in regola con tutti i pagamenti dovuti all’Associazione.
La convocazione dell’Assemblea avverrà minimo quindici giorni prima mediante affissione di avviso all’albo sociale e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria.
L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria con le stesse modalità quando venga richiesta dal Presidente o dal Vice Presidente, o dal almeno 4 Consiglieri, o dal Collegio dei Sindaci o da almeno un decimo degli Associati.

Art.18
Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea oltre agli altri compiti stabiliti dallo statuto deve:
a) discutere e deliberare sull’andamento dell’Associazione, determinare le direttive da seguire per il suo funzionamento e per la trattazione di problemi di carattere generale inerenti all’Associazione;
b) discutere e deliberare in merito al rendiconto consuntivo ed al Bilancio preventivo;
c) provvedere alla nomina di 7 Consiglieri, di 3 Sindaci effettivi e 2 Supplenti, di 5 Probiviri effettivi e 2 supplenti tra i Associati eleggibili;
d) esaminare e deliberare in ordine alle modifiche da apportarsi al presente Statuto;
e) deliberare in merito ad ogni altro oggetto all’ordine del giorno compreso nello scopo dell’Associazione.

Art.19
Funzionamento dell’Assemblea

L’Assemblea elegge, tra gli intervenuti, un Presidente, un Segretario e due Scrutatori.
Il Presidente dirige l’Assemblea secondo l’Ordine del Giorno e determina le modalità di votazione che dovranno essere comunque a scrutinio segreto per la nomina delle cariche e per qualunque provvedimento concernente i singoli associati.
Ogni Associato benemerito od ordinario o famigliare che abbia compiuto il diciottesimo anno di età avrà diritto ad un voto e potrà essere portatore al massimo di tre deleghe.
Il Verbale dell’Assemblea sarà firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Art.20
Costituzione dell’Assemblea

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi dei Associati elettori; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati elettori interventi.
L’Assemblea delibera, anche nel caso di modifiche statutarie, con la maggioranza dei voti non tenendosi conto degli astenuti.
I membri del Consiglio non avranno voto per questioni inerenti il loro operato.

Art.21
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri ed ha facoltà di completarsi con altri due Associati eleggibili qualora la totalità dei suoi componenti li ritenga utili al potenziamento dell’Associazione.
I Consiglieri aggiunti potranno essere tali anche se non abbiano raggiunto l’anzianità prevista dall’art. 15.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni dalla sua elezione ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art.22
Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Cassiere, un Economo. Il Presidente dovrà raccogliere la metà più uno dei voti di cui disporrebbe il Consiglio se fossero presenti tutti i membri.
Il Consiglio Direttivo si riunirà ordinariamente almeno una volta al mese, straordinariamente quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presieda la riunione. Il Vice Presidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano fra i presenti, fa le veci del Presidente quando egli sia assente.
Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale. I verbali firmati da chi presiede la seduta e dal Segretario Generale dovranno essere trascritti su apposito libro o dattiloscritti su fogli numerati.
I membri del Consiglio Direttivo, che si rendano assenti giustificati per quattro sedute consecutive, sono da considerarsi dimissionari e possono essere sostituiti fino alla prossima Assemblea elettiva dall’ Associato che nell’ultima elezione ha ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.
In caso di dimissioni o cessazioni, per qualsiasi motivo, di uno o più Consiglieri, questi vengono sostituiti come sopra.
Nel caso che durante il periodo del mandato si dovessero sostituire 4 membri del Consiglio Direttivo, questo convocherà l’Assemblea straordinaria per la nomina dell’intero Consiglio Direttivo.

Art.23
Compiti del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:
a. promuovere, deliberare ed attuare i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini statutari, seguendo le direttive di massima stabilite dall’Assemblea;
b. attuare le deliberazioni dall’Assemblea;
c. formare i Bilanci Consuntivo e Preventivo da sottoporre all’Assemblea unitamente alla relazione morale e finanziaria;
d. prendere atto ed inserire a verbale i provvedimenti disciplinari deliberati dal Collegio dei Probiviri e disporre per quanto ne consegue;
e. nominare rappresentanti e delegati a riunioni di determinati Enti dove l’Associazione ha interessi da tutelare;
f. nominare i componenti le Commissioni che dipendono dal Consiglio Direttivo;
g. assumere e licenziare il personale dipendente avendo cura di effettuare, ove d’uopo, gli opportuni accantonamenti;
h. redigere, tenendolo aggiornato, un regolamento interno che dovrà rimanere permanentemente esposto nell’Albo Sociale;
i. revocare per motivi gravi o contrastanti gli scopi dell’Associazione, con un preavviso di sei mesi, la concessione dei posteggi e degli spogliatoi;
j. determinare i contributi da richiedere agli Associati per l’utilizzo di attrezzature ed impianti.

Art.24
Compiti del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione.
In caso di urgenza, qualora sia temporaneamente assente, viene sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l’attuazione delle deliberazioni delle Assemblee e vigila sull’andamento dell’Associazione. Può delegare taluno dei componenti del Consiglio Direttivo, in Collegio o singolarmente, per alcune mansioni che gli sono attribuite dallo Statuto. Vigila e cura l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte degli Associati.
Il Presidente rappresenta l’Associazione anche davanti l’Autorità Giudiziaria ed Amministrativa di qualsiasi grado.

Art.25
Compiti del Segretario Generale

Il Segretario Generale è incaricato della redazione dei verbali del Consiglio , della conservazione dell’archivio sociale e di tutti quei documenti che interessano la vita sociale e sportiva del sodalizio, nonché tutti gli Statuti, Regolamenti, Convenzioni e Contratti.
Custodisce tutti i libri dei verbali delle Assemblee.
Provvede al disbrigo di tutta la corrispondenza sociale avvalendosi del personale di Segreteria .

Art.26
Compiti del Cassiere

Il Cassiere è responsabile della Cassa Sociale, cura le esazioni, rilascia quietanza, effettua i pagamenti a seguito dei mandati firmati dall’Economo ed esercita la sorveglianza degli incassi e delle spese inerenti alle manifestazioni sociali.
Deve esigere che nessuno abbia o trattenga somma di appartenenza all’Associazione per qualsiasi motivo, sorvegliando ed esigendo che qualsiasi somma introitata sotto qualsiasi titolo venga versata alla Cassa Sociale all’atto della sua riscossione. L’eccedenza del fabbisogno di Cassa dovrà essere depositata presso Istituti Bancari primari designati dal Consiglio Direttivo.

Art.27
Compiti dell’Economo

L’Economo sorveglia la tenuta di tutti i libri e documenti contabili, esercita il controllo sugli acquisti e vigila perché in ogni genere di spesa vengano realizzate le condizioni più vantaggiose.
Le spese che non rientrano fra quelle di normale amministrazione devono essere autorizzate dal Consiglio Direttivo, inserite a verbale ed elencate in apposito “Registro Delibere” con l’indicazione del relativo importo.
Esercita il controllo sugli incassi delle somme a qualsiasi titolo dovute all’Associazione; vista, prima che ne venga effettuato il pagamento, tutte le note spese, fatture, addebiti, ecc., e può richiedere che tali documenti vengano preventivamente controllati e vistati dal Consiglio che presiede la Commissione alla quale le singole spese interessano.
Sottopone al Consiglio Direttivo gli elementi necessari per la compilazione dei Bilanci annuali consuntivi e preventivi.

Art.28
Collegio Sindacale

Il Collegio dei Sindaci dura in carica due anni e dovrà nominarsi un Presidente.
Ha il compito di sorvegliare la gestione amministrativa dell’Associazione eseguendo verifiche di cassa e contabili almeno ogni tre mesi e facendo seguire ad ogni verifica apposito verbale; procedere alla verifica del Bilancio consuntivo riferendone all’Assemblea.
I Sindaci possono ad ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo ovunque venga esercitata attività sociale.
Il Collegio sindacale può richiedere al Consiglio Direttivo ed ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali.
Degli accertamenti di cui sopra deve farsi menzione sull’apposito libro verbali.

Art.29
Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni e dovrà nominarsi un Presidente.
Sarà deferito al Collegio dei Probiviri, oltre quanto disposto dall’Art. 14 del presente Statuto, ogni eventuale divergenza che insorgesse tra l’Associazione e gli Associati sull’interpretazione ed esecuzione dei patti e delle clausole del presente Statuto e dei regolamenti, nonché delle deliberazioni adottate dai componenti organi dell’Associazione.
I Probiviri giudicheranno senza formalità di procedura quali amichevoli compositori ed avranno le più ampie facoltà di istruttoria e di indagine.
I Probiviri deliberano:
a) ammonimento verbale;
b) ammonimento scritto;
c) sospensione;
d) radiazione.
L’ammonimento verbale sarà letto all’interessato dal Presidente del Collegio dei Probiviri presente la maggioranza dei componenti.
La sospensione e la radiazione saranno notificate con lettera raccomandata firmata dal Presidente del Collegio dei Probiviri.
I Probiviri notificheranno l’esito delle loro deliberazioni al Consiglio Direttivo; qualora venisse decisa la sospensione o la radiazione, verrà comunicato all’interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata dal Presidente della Associazione e controfirmata dal Presidente del Collegio dei Probiviri.
Contro il provvedimento di esclusione l’associato escluso può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notifica la deliberazione di radiazione.

Art.30
Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono onorifiche e gratuite.

Art.31
Commissioni

Compete al Consiglio Direttivo la nomina delle seguenti Commissioni:
• Commissione sportiva;
• Commissione di Sede;
• Commissione per l’ammissione di nuovi Associati.


Le deliberazioni delle Commissioni sopra enunciate debbono essere sottoposte all’approvazione definitiva del Consiglio Direttivo.

A giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, i membri delle Commissioni possono essere sostituiti tutti o in parte in qualsiasi momento essendo il Consiglio Direttivo stesso l’unico responsabile del funzionamento delle stesse.

Tutte le Commissioni scadono contemporaneamente al Consiglio Direttivo.

Art.32
Commissione Sportiva

E’ composta di almeno tre membri, almeno uno dei quali scelto tra i Consiglieri in carica che ne assume la Presidenza.

Ha i seguenti compiti:
a) studiare, redigere ed attuare i programmi delle manifestazioni sportive indette dall’Associazione;
b) assistere gli Associati nelle manifestazioni sportive indette da altre Consorelle;
c) curare la propaganda delle attività sportive svolte nell’Associazione;
d) tenere un libro dei verbali delle sue riunioni.

Art.33
Commissione di Sede

E’ composta da tre membri, almeno uno dei quali scelto tra i Consiglieri in carica che ne assume la Presidenza.
Ha i seguenti compiti:
a) sorvegliare il buon andamento di tutti i servizi della Sede, del personale addetto e di curare l’osservanza del regolamento interno che dovrà rimanere costantemente affisso nell’Albo Sociale;
b) raccogliere gli eventuali reclami degli Associati, prendere i provvedimenti necessari o trasmetterli al Consiglio Direttivo nei casi di particolare importanza.

Art.34
Commissione per l’ammissione di nuovi Associati

E’ composta da 21 membri ed è nominata dal Consiglio Direttivo.
Di essa potranno far parte non più di tre membri del Consiglio stesso.
La composizione della Commissione dovrà essere tenuta segreta ed ogni suo membro riceverà lettera di comunicazione della sola propria nomina.
La “Commissione dei ventuno” procederà secondo quanto stabilito dall’Art. 10 del presente Statuto.

Art.35
Commissione Elettorale

La Commissione elettorale è composta dei cinque membri del Collegio dei Probiviri più i due supplenti ed ha il compito di coordinare la lista dei candidati alle cariche sociali in base al disposto dell'art. 15 e di pubblicarla nell’Albo Sociale otto giorni prima dell’Assemblea delle elezioni.
I Consiglieri uscenti devono essere inclusi nella lista dei candidati.

Art.36
Modifiche Statutarie

Eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere firmate da almeno 15 Associati benemeriti, ordinari o famigliari che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed inoltrate tempestivamente al Consiglio Direttivo per poterle inserire all’ordine del giorno della più prossima Assemblea.

Art.37
Scioglimento dell’Associazione

Per deliberare lo scioglimenti dell’Associazione ed eventuale devoluzione del Patrimonio sociale occorre il voto favorevole della totalità degli Associati iscritti aventi diritto al voto in Assemblea in prima convocazione e dei tre quarti degli Associati iscritti aventi diritto al voto in Assemblea in seconda convocazione.
Per questa particolare Assemblea le deleghe devono specificare l’adesione eventuale allo scioglimento.
La seconda convocazione dovrà essere indetta a distanza di almeno otto giorni dalla prima convocazione.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dovrà determinare le modalità di liquidazione.
Il Patrimonio dell’Associazione, a seguito dello scioglimento, andrà devoluto come prescritto dalla Legge.

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni della Federazione Italiana Motonautica, le norme del Codice Civile e delle vigenti disposizioni in materia di Associazioni.