Art.1
Scopi dellAssociazione
La ASSOCIAZIONE MOTONAUTICA LIGURE A.M.L. Associazione sportiva
dilettantistica - è stata costituita il 7 dicembre 1932 ed ha sede
in Genova. Essa ha durata illimitata. Essa aderisce alla Federazione Italiana
Motonautica ed eventualmente ad altre Federazioni sportive, accettandone lo
Statuto ed i Regolamenti.
Art.2
Scopi dellAssociazione
La A.M.L. ha per scopo la pratica e la propaganda degli sport nautici, ed in
particolare quello motonautico, in ogni loro espressione; non persegue alcun
scopo politico, di lucro e religioso.
Art.3
Bandiera e distintivo
La bandiera ed il distintivo sono rappresentati da un guidone bianco, crociato
in rosso, portante nel riquadro superiore sinistro leffige di un ippocampo
attorniato dalle sigle dellA.M.L..
Art.4
Associati
La qualifica di Associato è a tempo indeterminato, salvo quanto stabilito
al successivo Art.13 ed è intrasmissibile.
E fatto assoluto divieto di distribuzione agli Associati, sia direttamente
che indirettamente, di utili, avanzi di gestione, capitale, fondi o riserve.
Gli Associati si distinguono in Associati benemeriti, Associati ordinari, Associati
famigliari e Associati allievi.
Possono entrare a far parte della Associazione quali Associati ordinari tutti
coloro, di insindacabile moralità, che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età.
Art.5
Soci benemeriti
Sono Associati benemeriti coloro i quali hanno acquisito particolari benemerenze
verso lAssociazione.
Associati ordinari
Sono Associati ordinari tutti coloro che, a seguito di domanda presentata con
le modalità di cui allArt 9, siano stati accettati con la procedura
di cui allArt. 10 e siano in regola con le quote sociali.
Art.6
Associati ordinari
Sono Associati ordinari tutti coloro che, a seguito di domanda presentata con
le modalità di cui allArt 9, siano stati accettati con la procedura
di cui allArt. 10 e siano in regola con le quote sociali.
Art.7
Associati famigliari
Sono Associati famigliari:
Il coniuge o il convivente che legalmente risiede con l Associato
ordinario o benemerito.
I figli, i fratelli e le sorelle conviventi dai dodici ai diciotto anni
non compiuti od anche ai ventisei anni non compiuti se viene documentata la
loro qualità di studenti regolarmente iscritti ad una scuola statale
o parificata e non prestino lavoro retribuito alle dipendenze di terzi.
Art.8
Associati Allievi
Sono Associati allievi coloro che, su richiesta degli esercenti la patria podestà,
compiuto il tredicesimo anno di età e fino al compimento del diciottesimo
anno di età, con spirito e finalità atte allo sviluppo e divulgazione
degli sport nautici e motonautici, vengano ammessi alla frequentazione della
Sede Sociale con delibera che il Consiglio Direttivo dovrà emettere di
anno in anno.
Al raggiungimento del diciottesimo anno di età, qualora lallievo
ne faccia domanda, verrà eventualmente ammesso con la qualifica di Associato
ordinario con la procedura di cui agli art. 9 e 10. In tal caso la sua quota
di ammissione verrà ridotta di 1/5 per ogni anno di anzianità
trascorso dalla data di prima ammissione con il massimo del 50%.
Art.9
Ammissione ad Associato
La domanda di ammissione dovrà essere presentata alla Segreteria dellAssociazione
e dovrà essere controfirmata da due Associati benemeriti o da un Associato
benemerito e due Associati ordinari presentatori, con unanzianità
di Associato di almeno due anni, che si rendano garanti dellonorabilità
della persona proposta.
Lammissione sarà deliberata secondo la procedura stabilita dallArt.
10.
Ogni Associato presentatore dovrà corredare il modulo di domanda di esaurienti
informazioni scritte sul candidato proposto.
I componenti del Consiglio Direttivo non possono presentare candidati ad Associato.
Art.10
Procedura per lammissione ad Associato
Le domande di ammissione ad Associato saranno vagliate dal Consiglio Direttivo
che ne delibererà linoltro alla Commissione di cui allArt.
34; ogni suo membro, per ogni votazione, riceverà per lettera la lista
dei candidati a nuovi Associati che voterà rimettendola in busta chiusa
indirizzata personalmente al Presidente entro 15 giorni dallinvio.
La votazione si opera cancellando i nomi dei candidati da respingere, chiudendo
in parentesi quelli per i quali ci si astiene.
Saranno respinte le domande di coloro che abbiano avuto almeno quattro voti
contrari; anche in mancanza di voti contrari per essere ammessi occorre un minimo
di undici voti favorevoli.
Sarà ripetuta la votazione ove non abbiano votato almeno quindici membri
della Commissione; la votazione non sarà ripetuta per quei candidati
che abbiano ricevuto almeno quattro voti contrari.
Nella seconda votazione la lista verrà inviata per lettera raccomandata
postale o a mano e la votazione sarà valida qualunque sia il numero dei
votanti.
E impegno donore dei componenti il Consiglio Direttivo e quelli
della Commissione dei Ventuno di non comunicare i nominativi sia
dei componenti la Commissione stessa sia dei candidati ad Associato che siano
stati respinti.
Art.11
Quote Sociali e canoni
Ogni Associato benemerito , ordinario, famigliare o allievo dovrà versare
la quota sociale annua. La quota egli Associati famigliari è pari al
50% di quella degli Associati ordinari.
Il Consiglio Direttivo è delegato a esentare, con delibera da prendersi
anno per anno, gli Associati benemeriti dal pagamento della loro personale quota
sociale.
I nuovi Associati ordinari oltre alla quota sociale saranno tenuti a versare
la quota di ammissione.
LAssociato famigliare convivente, qualora perda tale caratteristica,
potrà richiedere di diventare ordinario nel rispetto della procedura
per lammissione ad Associato di cui agli Art. 9 e 10. In caso di accettazione
della domanda sarà tenuto al versamento della quota di ammissione.
Gli altri Associati famigliari che acquisiranno le condizioni di Associato ordinario
non saranno tenuti al pagamento della quota di ammissione.
La variazione delle quote sociali, dei canoni posteggi e spogliatoi su proposta
del Consiglio Direttivo sarà deliberata dallAssemblea dellAssociazione.
Limporto delle nuove quote e canoni dovrà essere precisato nellordine
del giorno.
Il pagamento della quota sociale, non frazionabile, non conferisce, se effettuato
durante lanno, unanzianità retroattiva ai nuovi Associati.
Art.12
Versamento quote
Lanno sociale segue lanno solare. Le quote sociali, i canoni e quantaltro
dovuto, dovranno essere versati allAssociazione entro il 31 gennaio. Scaduto
tale termine lassociazione invierà un sollecito a mezzo raccomandata
richiedendo il pagamento entro quindici giorni.
Trascorso tale termine l Associato inadempiente sarà considerato
moroso, non potrà accedere alla Sede sociale né usufruire dei
vari servizi. Sono inoltre convenuti a carico dellAssociato moroso gli
interessi pari al doppio del tasso ufficiale di sconto vigente sulla somma dovuta,
fino al momento del pagamento. Sarà comunque facoltà del Consiglio
Direttivo di dichiarare decaduto per morosità lAssociato.
Lo stesso provvedimento potrà essere preso nei confronti degli Associati
che, essendo debitori per qualsiasi motivo verso lAssociazione, non provvedessero
al pagamento entro quindici giorni dallinvito di effettuarlo.
Lassociazione si riserva il diritto di procedere legalmente nei confronti
degli Associati morosi, per ottenere il pagamento delle somme dovute a qualsiasi
titolo.
Durante il periodo di trasferimento della residenza allestero, o per altre
cause convalidate dal Consiglio Direttivo, lAssociato può chiedere
di essere dispensato dal pagamento delle quote annue, perdendo la qualità
di Associato a tutti gli effetti. La riacquisterà purché riprenda
il pagamento entro tre mesi dalla cessazione dei motivi che lanno determinata.
In tal caso sarà esonerato dal pagamento di una nuova quota di ammissione,
mentre sarà tenuto al versamento di eventuali quote straordinarie nel
frattempo deliberate.
Art.13
Perdita della qualità di Associato
La qualità di Associato si perde:
per dimissioni
per morosità
per espulsione
Le dimissioni debbono essere presentate per lettera raccomandata entro il 15
dicembre. Le dimissioni date entro 15 giorni dallAssemblea, che avesse
a deliberare aumenti delle quote sociali e dei canoni, non obbligano lAssociato
dimissionario alla corresponsione di detti aumenti.
Le quote sociali versate dallAssociato dimissionario si intendono acquisite
dallAssociazione; i canoni relativi ai servizi (spogliatoi posteggio
imbarcazioni) verranno a richiesta rimborsati in proporzione al periodo non
goduto.
Art.14
Trasgressioni allo Statuto e controversie
I Associati che trasgrediscono al presente Statuto, ai regolamenti sociali o
che in qualunque modo si rendessero indegni di appartenere allAssociazione,
o comunque indesiderabili, saranno deferiti dal Consiglio Direttivo al Collegio
dei Probiviri, il quale, dopo aver sentito l Associato prevenuto, dovrà
deliberare secondo lArt. 29. Ogni divergenza e controversia di qualsiasi
genere e natura che tocchi interessi sociali tra Associati ed Associazione e
tra Associati e Associati, è devoluta al Collegio dei Probiviri.
Art.15
Diritti al voto
Sono elettori tutti gli Associati benemeriti, gli Associati ordinari e gli Associati
famigliari che abbiano compiuto i diciotto anni di età in regola con
tutti i pagamenti dovuti allAssociazione.
A tutti gli Associati elettori spetta uguale diritto di voto.
Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli Associati che abbiano raggiunto
la maggior età ed unanzianità di appartenenza allAssociazione
di almeno due anni.
Ogni Associato per essere inserito nelle liste quale candidato, dovrà
essere proposto da almeno dieci Associati elettori a mezzo della Commissione
elettorale di cui allArt. 35.
Art.16
Organi Sociali
Gli organi sociali sono i seguenti:
a) LAssemblea degli Associati;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei Sindaci;
e) Il Collegio dei Probiviri;
Art.17
LAssemblea Generale
LAssemblea Generale dei Associati è sovrana assoluta sulla vita
e gestione dellAssociazione.
LAssemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio Direttivo entro
il 31 Maggio di ogni anno; alla stessa possono partecipare gli Associati in
regola con tutti i pagamenti dovuti allAssociazione.
La convocazione dellAssemblea avverrà minimo quindici giorni prima
mediante affissione di avviso allalbo sociale e contestuale comunicazione
agli associati a mezzo posta ordinaria.
LAssemblea può essere convocata in via straordinaria con le stesse
modalità quando venga richiesta dal Presidente o dal Vice Presidente,
o dal almeno 4 Consiglieri, o dal Collegio dei Sindaci o da almeno un decimo
degli Associati.
Art.18
Compiti dellAssemblea
LAssemblea oltre agli altri compiti stabiliti dallo statuto deve:
a) discutere e deliberare sullandamento dellAssociazione, determinare
le direttive da seguire per il suo funzionamento e per la trattazione di problemi
di carattere generale inerenti allAssociazione;
b) discutere e deliberare in merito al rendiconto consuntivo ed al Bilancio
preventivo;
c) provvedere alla nomina di 7 Consiglieri, di 3 Sindaci effettivi e 2 Supplenti,
di 5 Probiviri effettivi e 2 supplenti tra i Associati eleggibili;
d) esaminare e deliberare in ordine alle modifiche da apportarsi al presente
Statuto;
e) deliberare in merito ad ogni altro oggetto allordine del giorno compreso
nello scopo dellAssociazione.
Art.19
Funzionamento dellAssemblea
LAssemblea elegge, tra gli intervenuti, un Presidente, un Segretario e
due Scrutatori.
Il Presidente dirige lAssemblea secondo lOrdine del Giorno e determina
le modalità di votazione che dovranno essere comunque a scrutinio segreto
per la nomina delle cariche e per qualunque provvedimento concernente i singoli
associati.
Ogni Associato benemerito od ordinario o famigliare che abbia compiuto il diciottesimo
anno di età avrà diritto ad un voto e potrà essere portatore
al massimo di tre deleghe.
Il Verbale dellAssemblea sarà firmato dal Presidente, dal Segretario
e dagli scrutatori.
Art.20
Costituzione dellAssemblea
LAssemblea è validamente costituita in prima convocazione quando
siano presenti almeno due terzi dei Associati elettori; in seconda convocazione
è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati elettori
interventi.
LAssemblea delibera, anche nel caso di modifiche statutarie, con la maggioranza
dei voti non tenendosi conto degli astenuti.
I membri del Consiglio non avranno voto per questioni inerenti il loro operato.
Art.21
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri ed ha facoltà di
completarsi con altri due Associati eleggibili qualora la totalità dei
suoi componenti li ritenga utili al potenziamento dellAssociazione.
I Consiglieri aggiunti potranno essere tali anche se non abbiano raggiunto lanzianità
prevista dallart. 15.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni dalla sua elezione ed i suoi
membri sono rieleggibili.
Art.22
Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge nel suo seno un Presidente,
un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Cassiere, un Economo. Il Presidente
dovrà raccogliere la metà più uno dei voti di cui disporrebbe
il Consiglio se fossero presenti tutti i membri.
Il Consiglio Direttivo si riunirà ordinariamente almeno una volta al
mese, straordinariamente quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia
fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri. Per la validità delle
sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei voti; in caso di
parità prevale il voto del Presidente o di chi presieda la riunione.
Il Vice Presidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano fra i presenti,
fa le veci del Presidente quando egli sia assente.
Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale. I verbali firmati
da chi presiede la seduta e dal Segretario Generale dovranno essere trascritti
su apposito libro o dattiloscritti su fogli numerati.
I membri del Consiglio Direttivo, che si rendano assenti giustificati per quattro
sedute consecutive, sono da considerarsi dimissionari e possono essere sostituiti
fino alla prossima Assemblea elettiva dall Associato che nellultima
elezione ha ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.
In caso di dimissioni o cessazioni, per qualsiasi motivo, di uno o più
Consiglieri, questi vengono sostituiti come sopra.
Nel caso che durante il periodo del mandato si dovessero sostituire 4 membri
del Consiglio Direttivo, questo convocherà lAssemblea straordinaria
per la nomina dellintero Consiglio Direttivo.
Art.23
Compiti del Consiglio Direttivo
Spetta al Consiglio Direttivo:
a. promuovere, deliberare ed attuare i provvedimenti necessari per il conseguimento
dei fini statutari, seguendo le direttive di massima stabilite dallAssemblea;
b. attuare le deliberazioni dallAssemblea;
c. formare i Bilanci Consuntivo e Preventivo da sottoporre allAssemblea
unitamente alla relazione morale e finanziaria;
d. prendere atto ed inserire a verbale i provvedimenti disciplinari deliberati
dal Collegio dei Probiviri e disporre per quanto ne consegue;
e. nominare rappresentanti e delegati a riunioni di determinati Enti dove lAssociazione
ha interessi da tutelare;
f. nominare i componenti le Commissioni che dipendono dal Consiglio Direttivo;
g. assumere e licenziare il personale dipendente avendo cura di effettuare,
ove duopo, gli opportuni accantonamenti;
h. redigere, tenendolo aggiornato, un regolamento interno che dovrà rimanere
permanentemente esposto nellAlbo Sociale;
i. revocare per motivi gravi o contrastanti gli scopi dellAssociazione,
con un preavviso di sei mesi, la concessione dei posteggi e degli spogliatoi;
j. determinare i contributi da richiedere agli Associati per lutilizzo
di attrezzature ed impianti.
Art.24
Compiti del Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dellAssociazione.
In caso di urgenza, qualora sia temporaneamente assente, viene sostituito dal
Vice Presidente.
Il Presidente dà le disposizioni necessarie per lattuazione delle
deliberazioni delle Assemblee e vigila sullandamento dellAssociazione.
Può delegare taluno dei componenti del Consiglio Direttivo, in Collegio
o singolarmente, per alcune mansioni che gli sono attribuite dallo Statuto.
Vigila e cura losservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte degli
Associati.
Il Presidente rappresenta lAssociazione anche davanti lAutorità
Giudiziaria ed Amministrativa di qualsiasi grado.
Art.25
Compiti del Segretario Generale
Il Segretario Generale è incaricato della redazione dei verbali del Consiglio
, della conservazione dellarchivio sociale e di tutti quei documenti che
interessano la vita sociale e sportiva del sodalizio, nonché tutti gli
Statuti, Regolamenti, Convenzioni e Contratti.
Custodisce tutti i libri dei verbali delle Assemblee.
Provvede al disbrigo di tutta la corrispondenza sociale avvalendosi del personale
di Segreteria .
Art.26
Compiti del Cassiere
Il Cassiere è responsabile della Cassa Sociale, cura le esazioni, rilascia
quietanza, effettua i pagamenti a seguito dei mandati firmati dallEconomo
ed esercita la sorveglianza degli incassi e delle spese inerenti alle manifestazioni
sociali.
Deve esigere che nessuno abbia o trattenga somma di appartenenza allAssociazione
per qualsiasi motivo, sorvegliando ed esigendo che qualsiasi somma introitata
sotto qualsiasi titolo venga versata alla Cassa Sociale allatto della
sua riscossione. Leccedenza del fabbisogno di Cassa dovrà essere
depositata presso Istituti Bancari primari designati dal Consiglio Direttivo.
Art.27
Compiti dellEconomo
LEconomo sorveglia la tenuta di tutti i libri e documenti contabili, esercita
il controllo sugli acquisti e vigila perché in ogni genere di spesa vengano
realizzate le condizioni più vantaggiose.
Le spese che non rientrano fra quelle di normale amministrazione devono essere
autorizzate dal Consiglio Direttivo, inserite a verbale ed elencate in apposito
Registro Delibere con lindicazione del relativo importo.
Esercita il controllo sugli incassi delle somme a qualsiasi titolo dovute allAssociazione;
vista, prima che ne venga effettuato il pagamento, tutte le note spese, fatture,
addebiti, ecc., e può richiedere che tali documenti vengano preventivamente
controllati e vistati dal Consiglio che presiede la Commissione alla quale le
singole spese interessano.
Sottopone al Consiglio Direttivo gli elementi necessari per la compilazione
dei Bilanci annuali consuntivi e preventivi.
Art.28
Collegio Sindacale
Il Collegio dei Sindaci dura in carica due anni e dovrà nominarsi un
Presidente.
Ha il compito di sorvegliare la gestione amministrativa dellAssociazione
eseguendo verifiche di cassa e contabili almeno ogni tre mesi e facendo seguire
ad ogni verifica apposito verbale; procedere alla verifica del Bilancio consuntivo
riferendone allAssemblea.
I Sindaci possono ad ogni momento procedere anche individualmente ad atti di
ispezione e di controllo ovunque venga esercitata attività sociale.
Il Collegio sindacale può richiedere al Consiglio Direttivo ed ai Consiglieri
notizie sullandamento delle operazioni sociali.
Degli accertamenti di cui sopra deve farsi menzione sullapposito libro
verbali.
Art.29
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni e dovrà nominarsi un
Presidente.
Sarà deferito al Collegio dei Probiviri, oltre quanto disposto dallArt.
14 del presente Statuto, ogni eventuale divergenza che insorgesse tra lAssociazione
e gli Associati sullinterpretazione ed esecuzione dei patti e delle clausole
del presente Statuto e dei regolamenti, nonché delle deliberazioni adottate
dai componenti organi dellAssociazione.
I Probiviri giudicheranno senza formalità di procedura quali amichevoli
compositori ed avranno le più ampie facoltà di istruttoria e di
indagine.
I Probiviri deliberano:
a) ammonimento verbale;
b) ammonimento scritto;
c) sospensione;
d) radiazione.
Lammonimento verbale sarà letto allinteressato dal Presidente
del Collegio dei Probiviri presente la maggioranza dei componenti.
La sospensione e la radiazione saranno notificate con lettera raccomandata firmata
dal Presidente del Collegio dei Probiviri.
I Probiviri notificheranno lesito delle loro deliberazioni al Consiglio
Direttivo; qualora venisse decisa la sospensione o la radiazione, verrà
comunicato allinteressato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
firmata dal Presidente della Associazione e controfirmata dal Presidente del
Collegio dei Probiviri.
Contro il provvedimento di esclusione lassociato escluso può ricorrere
allautorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è
stata notifica la deliberazione di radiazione.
Art.30
Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sono onorifiche e gratuite.
Art.31
Commissioni
Compete al Consiglio Direttivo la nomina delle seguenti Commissioni:
Commissione sportiva;
Commissione di Sede;
Commissione per lammissione di nuovi Associati.
Le deliberazioni delle Commissioni sopra enunciate debbono essere sottoposte
allapprovazione definitiva del Consiglio Direttivo.
A giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, i membri delle Commissioni
possono essere sostituiti tutti o in parte in qualsiasi momento essendo il Consiglio
Direttivo stesso lunico responsabile del funzionamento delle stesse.
Tutte le Commissioni scadono contemporaneamente al Consiglio Direttivo.
Art.32
Commissione Sportiva
E composta di almeno tre membri, almeno uno dei quali scelto tra i Consiglieri
in carica che ne assume la Presidenza.
Ha i seguenti compiti:
a) studiare, redigere ed attuare i programmi delle manifestazioni sportive indette
dallAssociazione;
b) assistere gli Associati nelle manifestazioni sportive indette da altre Consorelle;
c) curare la propaganda delle attività sportive svolte nellAssociazione;
d) tenere un libro dei verbali delle sue riunioni.
Art.33
Commissione di Sede
E composta da tre membri, almeno uno dei quali scelto tra i Consiglieri
in carica che ne assume la Presidenza.
Ha i seguenti compiti:
a) sorvegliare il buon andamento di tutti i servizi della Sede, del personale
addetto e di curare losservanza del regolamento interno che dovrà
rimanere costantemente affisso nellAlbo Sociale;
b) raccogliere gli eventuali reclami degli Associati, prendere i provvedimenti
necessari o trasmetterli al Consiglio Direttivo nei casi di particolare importanza.
Art.34
Commissione per lammissione di nuovi Associati
E composta da 21 membri ed è nominata dal Consiglio Direttivo.
Di essa potranno far parte non più di tre membri del Consiglio stesso.
La composizione della Commissione dovrà essere tenuta segreta ed ogni
suo membro riceverà lettera di comunicazione della sola propria nomina.
La Commissione dei ventuno procederà secondo quanto stabilito
dallArt. 10 del presente Statuto.
Art.35
Commissione Elettorale
La Commissione elettorale è composta dei cinque membri del Collegio dei
Probiviri più i due supplenti ed ha il compito di coordinare la lista
dei candidati alle cariche sociali in base al disposto dell'art. 15 e di pubblicarla
nellAlbo Sociale otto giorni prima dellAssemblea delle elezioni.
I Consiglieri uscenti devono essere inclusi nella lista dei candidati.
Art.36
Modifiche Statutarie
Eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere firmate da
almeno 15 Associati benemeriti, ordinari o famigliari che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età ed inoltrate tempestivamente al Consiglio Direttivo
per poterle inserire allordine del giorno della più prossima Assemblea.
Art.37
Scioglimento dellAssociazione
Per deliberare lo scioglimenti dellAssociazione ed eventuale devoluzione
del Patrimonio sociale occorre il voto favorevole della totalità degli
Associati iscritti aventi diritto al voto in Assemblea in prima convocazione
e dei tre quarti degli Associati iscritti aventi diritto al voto in Assemblea
in seconda convocazione.
Per questa particolare Assemblea le deleghe devono specificare ladesione
eventuale allo scioglimento.
La seconda convocazione dovrà essere indetta a distanza di almeno otto
giorni dalla prima convocazione.
LAssemblea che delibera lo scioglimento dovrà determinare le modalità
di liquidazione.
Il Patrimonio dellAssociazione, a seguito dello scioglimento, andrà
devoluto come prescritto dalla Legge.
Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le
disposizioni della Federazione Italiana Motonautica, le norme del Codice Civile
e delle vigenti disposizioni in materia di Associazioni.